Art. 11.
(Prescrizioni e obblighi).

      1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      2. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.

 

Pag. 5


      3. Se la pena da condonare è superiore a un anno, con il provvedimento di sospensione è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione di esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 238 del codice di procedura penale.
      4. Nei casi di cui al comma 3 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
      5. Le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
      6. Contro le prescrizioni e gli obblighi relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.